
Madenta Fogászati Központ Kft. (1075 Budapest, Madách tér 7., codice fiscale: 23274844-2-42). Il fornitore di servizi dichiara che dispone delle concessioni professionali, di autorità, di attività, ed adempisce i requisiti richiesti e dispone dell’assicurazione responsabilità civile di medico che comprende anche le persone che procedono per il suo nome.
Il paziente nominato nel contratto di servizio personale.
1) Le parti determinano i servizi ambulatoriali dentistici scelti dal Paziente, l’ordine dei materiali necessari ed il contenuto dei servizi ai sensi delle condizioni del presente CGC e dell’offerta verbale o scritta personalizzata.
2) Il Fornitore di servizi offre i servizi mediante dentisti, assistenti professionali e subappaltatori che dispongono della professionalità adeguata, della qualifica professionale, rispettando la normativa, le disposizioni professionali competenti per la sua attività, ed assicura i materiali odontotecnici ed altri materiali necessari nelle date e con la frequenza fissate dal dentista che eseguisce il trattamento, e dal Committente.
3) All’inizio del trattamento le parti contraenti fissano espressamente che per l’esecuzione dei servizi ordinati – particolarmente al trattamento odontoiatrico, all’attività odontotecnica, agli interventi medici speciali, alle terapie, all’alloggio, agli altri servizi richiesti dal Committente – il Fornitore di servizi utilizza subappaltatori per l’attività dei quali risponde in tal modo come se abbia eseguito sé stesso le attività delegate ai suoi appaltatore. Il Fornitore di servizi vende questi servizi mediati al Committente in forme invariate, ma non sempre a prezzi invariati.
4) Il Fornitore di servizi informa i Committenti sui prezzi dei servizi, sul costo dei materiali sul suo sito ed in forma cartacea nei suoi studi.
5) I prezzi specifici dei trattamenti eseguiti, i materiali utilizzati ai trattamenti, i costi dei servizi mediati sono fissati nell’offerta ed al completamento dei trattamenti, e sono fatturati al completamento dei trattamenti.
6) Se ai servizi non vengono utilizzati materiali odontotecnici, il prezzo del trattamento eseguito ad una seduta viene pagato alla fine della seduta. Secondo l’offerta, oltre ai prezzi indicati nell’attuale listino prezzi, si può utilizzare anche un prezzo forfettario.
7) Nel caso dell’utilizzo dei materiali odontotecnici il 100% di questi costi devono essere pagati in anticipo.
8) I prezzi ed i costi dei materiali indicati nell’offerta sono validi per 30 giorni, poi il Fornitore dei servizi ha il diritto di modificare i prezzi ed i costi dei materiali. Indipendentemente da questo fatto, i prezzi indicati nell’offerta possono essere modificati fino al completamento del trattamento anche per motivi professionali emersi nel corso della cura, p. es. a causa degli interventi, delle cure imprevedibili.
9) Al completamento di certi trattamenti, con la firma della fattura il Committente certifica l’esecuzione del Fornitore di servizi ed il ritiro della fattura.
10) Le fatture rilasciate secondo i punti precedenti comprendono il modo dell’adempimento dell’obbligo di pagamento (contanti, carta bancaria, ecc.), ed anche il termine di pagamento. Le parti fissano che nel caso del pagamento tardivo la quota dell’interesse di mora è il doppio dell’importo dell’interesse di base determinato dalla banca nazionale.
11) Nel caso del pagamento in valuta/divisa il Fornitore di servizi usa il cambio di acquisto applicato dalla banca che gestisce il suo conto. Le spese di transazione sono pagate dal Committente.
12) Il Committente dà il suo consenso che il Fornitore di servizi gestisca e registri i dati sanitari indicati dal Committente ed i dati registrati sul Committente nel corso della cura, i dati personali del Committente secondo la normativa relativa, e gestisca e registri gli altri dati come segreti professionali. Dà il suo consenso che solo i dati, le esperienze medici del suo trattamento siano utilizzati dal Fornitore di servizi per obiettivi scientifici e di ricerca.
13) Il Committente prende atto che i dati, le informazioni indicati da lui sul suo stato di salute nel modulo ANAMNESI GENERALE sono necessari alla scelta del contenuto dei trattamenti, delle cure odontoiatriche, e dichiara che questi dati sono completi, ed il Committente è obbligato ad informare il Fornitore di servizi sui cambiamenti avvenuti nel corso dei trattamenti.
14) Il Committente prende atto e non contesta che per motivi di sicurezza si fanno registrazioni sonore ed audiovisive il cui contenuto può essere presentato dal Fornitore di servizio esclusivamente alla polizia.
15) Il Committente dà il suo consenso che il Fornitore di servizi registri i suoi recapiti nel suo database per scopo di informarlo sugli appuntamenti per le cure e sugli eventuali cambiamenti delle date, sugli altri cambiamenti relativi al Committente, e sulle novità (in newsletter) del Fornitore di servizi. Il Fornitore di servizi si assume l’obbligo di non trasmettere questi dati del Committente ai terzi.
16) Il Fornitore di servizi affligge le informazioni sui diritti dei pazienti nei suoi Studi.
17) Tranne la disposizione contraria del contratto, il contratto è stipulato dalle parti per una durata indeterminata nel corso della quale i trattamenti, l’ordine dei materiali, dei servizi mediati, e l’esecuzione sono svolti ai sensi delle condizioni del presente contratto secondo le condizioni dell’offerta personalizzata.
18) Il Fornitore di servizi dichiara che la persona che firma l’offerta è una persona autorizzata alla firma, e che la persona che riceve i servizi, è capace di agire. Nel caso di una persona incapace di agire il Committente è il rappresentante legale della persona a cui svolgono i trattamenti.
19) Con l’utilizzo dei servizi (con il comportamento implicito) e con la firma dell’offerta il Committente riconosce di aver conosciuto le disposizioni del presente CGC.
20) Il presente CGC, il MODULO DI ANAMNESI ed il documento intitolato Informazioni e dichiarazione comprendono insieme l’accordo contrattuale delle parti contraenti.
21) L’obbligo di garanzia per esecuzione difettosa del Fornitore di servizi comprende i danni provenienti dai difetti dei materiali installati, dalla distruzione dei materiali, ed i difetti provenienti dai trattamenti non adeguatamente svolti.
22) L’obbligo di garanzia del Fornitore di servizi non comprende i seguenti casi, in più il Fornitore di servizi ci viene esonerato dal suo obbligo di garanzia:
23) Il Committente può disdire o modificare gratuitamente la data del trattamento al massimo 4 ore prima dell’inizio del trattamento. Se il Committente disdice l’appuntamento entro 4 ore prima dell’inizio del trattamento o non ci si presenta, o arriva con un ritardo di più di 15 minuti, è obbligato a pagare il costo di disponibilità nell’importo di 3000 HUF/15 minuti tranne se può certificare ufficialmente il suo impedimento con un motivo basato.
24) Nelle domande non regolate nel CGC sono direttivi il diritto ungherese, particolarmente il Codice Civile, e le disposizioni delle altre norme relative alla sanità pubblica, ai servizi sanitari.
25) Il Tribunale del Distretto Centrale di Buda e la Corte di Székesfehérvár hanno la competenza esclusiva, ed il diritto ungherese è direttivo per il giudizio delle eventuali controversie emerse in relazione ad un trattamento svolto in studi nazionali o esteri.
Per la rappresentanza del Madenta Fogászati Központ Kft.:
Dr. Tolnai Zsolt amministratore delegato